Premessa breve (e necessaria)
La definizione di “stato di emergenza” non è contenuta nella Costituzione. L’Articolo 16 della Costituzione prevede solo che:
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2].
Lo stato di emergenza è collegato alla “Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”. Mi è stato spiegato (se ho ben compreso) che questa Legge NON introduce in generale lo stato di emergenza nell’ordinamento giudiziario italiano, ma ne delimita i contorni qualora sia attivato, ferma restando la Costituzione ed esclusivamente in contesti inerenti alla attivazione del servizio di Protezione Civile a cui la Legge fa riferimento. Fra cui emergenze sanitarie.
L’Articolo 5 della menzionata Legge, come successivamente modificato dal Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 comunque dice:
Stato di emergenza e potere di ordinanza. “Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l’intesa delle medesime regioni, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all’esercizio del potere di ordinanza nonché indicando l’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all’evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.” […]
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni [Il Decreto Legislativo 2/1/2018 n°1 estende a 12mesi + 12 mesi]
Fine della premessa breve
Sul sito del Governo si trova, per verifica di quanto riporto qui sotto, la lista di provvedimenti presentati dal momento in cui l’OMS ha decretato l’emergenza sanitaria di rilievo mondiale.
Il primo provvedimento che fa da riferimento per i DPCM che hanno avviato il lockdown e che contiene la lista delle limitazioni agli spostamenti e ad altre libertà è:
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Questo DL è stato già convertito in legge [Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13] dal parlamento italiano.
Questo qui sotto è l’iter al Senato che ha portato alla conversione del DL.
L’Articolo 3 di questo Decreto Legge convertito dal Parlamento in Legge lo riporto interamente perché riguarda i famosi DPCM:
Art. 3
Attuazione delle misure di contenimento
Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita’ ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Consiglio di leggere l’iter di conversione alla Camera [favorevoli 462 su contrari 2 su 464] e al Senato [favorevoli 234, astenuti 2 contrari 0 su 240] durato 12 giorni e riassunto qui: se non mi sono perso nulla di quell’intreccio di interventi, OdG, emendamenti ecc, nessuno, fra commissioni, sottocommissioni e le due assemblee, membri di maggioranza o opposizione, propone alcuna modifica dell’Articolo 3 rispetto all’uso dei DPCM, né solleva eccezioni di costituzionalità o timori di distorsione. Gli argomenti sono assolutamente tutti altri. Anche molto complessi utili e legati alla gestione dell’emergenza e alle conseguenze del lockdown eventuale.
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Questo DL implementa le misure economiche fra cui prima fra tutti la Cassa in Deroga. Era all’esame in Parlamento ma è stato abrogato e preso in carico dalla successiva Legge, il Curaitalia.
DPCM 8 Marzo 2020 istituisce la zona rossa, ed è un Decreto Attuativo delle misure contenute del Decreto Legge 9 del 2 Marzo.
Decreto Legge 9 Marzo 2020, n.14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19. Introduce provvedimenti per finanziare e potenziare il servizio sanitario. Era in esame al Parlamento ma è stato abrogato e preso in carico dalla successiva Legge, il Curaitalia.
I DPCM 9 Marzo e 11 Marzo sono estensioni del DPCM dell’8, non cambia quasi altro che l’estensione territoriale delle limitazioni ed entrambi sono decreti attuativi del Decreto Legge convertito in Legge 13 del 5 Marzo 2020. Il DPCM dell’11 Marzo 2020 è di fatto l’inizio del lockdown.
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dal parlamento in Legge 24 Aprile 2020 n°27
Il DPCM 22 Marzo poi è di nuovo “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020“, cioè la Legge 5 Marzo 2020.
***** A questo punto subentra il Decreto Legge che abroga parzialmente e sostituisce la Legge n°13 del 5 Marzo 2020 e ne riprende le capacità di limitazione alle libertà di circolazione *****
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 1 e l’articolo 2 e tutti i suoi commi di questo Decreto Legge, quindi provvedimento che è al parlamento per la conversione entro 60gg (di cui il 1° Maggio 2020 ne sono passati già 37), dispongono tutte le limitazioni che i provvedimenti attuativi possono attuare ma sono ereditati dalla Legge 5 Marzo 2020 convertita dal parlamento.
Il DL 25 Marzo 2020 n° 19 è anche il riferimento della Autocertificazione in sostituzione della Legge 13 del 5 Marzo.
Il Decreto Legge in questione è allo studio del Parlamento, e l’iter in questo Momento lo vede alla Camera dei Deputati, dal 30 Marzo. Dal 31 Marzo le Commissioni passano al 7 Aprile e poi al 15 Aprile e poi il 29 Aprile. In particolare il 15 Aprile la Commissione Affari Costituzionali, esprime parere favorevole con delle raccomandazioni che non menzionano il problema dell’uso dei DPCM come strumenti attuativi. Chiede solo di fare meno casino con la successione di DL nuovi e abrogazione dei precedenti.
Dal 29 Aprile il dibattito va all’aula della Camera e per ora le sedute sono due (29 e 30 Aprile). Ed è li che per la prima volta la questione procedurale sui DPCM emerge. Scorrendo i testi delle due stenografiche mi pare che in linea di massima fin qui ci siano veri attacchi da FdI, mentre il resto dell’aula chiede di rimettere ordine fra i tanti DPCM e ormai anche di coordinare i vari DL e Leggi che si sono succeduti.